Chi scrivesse su una locandina di una riunione della comunità ebraica che «gli ebrei si curano a Zyklon B», il gas usato dai nazisti nei campi di sterminio, verrebbe punito in Italia con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Per fortuna, io penso. È il dettato di una legge – la 205 del 25 giugno 1993 nota come “Legge Mancino” – che condanna l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. È una fortuna che ci sia la Legge Mancino, perché con essa viene sancito che le parole sono pietre, che alle parole seguono spesso i fatti, che le vittime di una violenza verbale non sono meno vittime di chi ha subito una violenza fisica. Certe parole intimidiscono, inducono chi ne è fatto oggetto a manifestarsi in modo più cauto, insinuano il rischio che la libera espressione comporti un prezzo da pagare.Scrivere su una locandina di una riunione organizzata dall’associazione degli studenti gay e lesbiche di un’università (nel caso specifico, la Bocconi di Milano) che «i froci si curano a Zyklon B» costituisce invece la libera espressione di una probabilmente inelegante ma, per l’ordinamento italiano, legittima opinione. Anche se gli stessi studenti sono già stati molestati e aggrediti non meno di dieci giorni fa all’interno del medesimo ateneo. La legge Mancino, infatti, non punisce l’odio omofobico e ogni tentativo di allargare all’omofobia questa legge è stato respinto come norma liberticida che limiterebbe la libertà di espressione. Eppure gli omosessuali sono stati sterminati con il medesimo Zyklon B nei medesimi campi di sterminio. Una ragione per questo differente trattamento ci dovrà pur essere. Io però non riesco a comprenderla.Nella proposta di legge n 2807 dell'Italia dei Valori Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia si capisce bene l'iter di una legge che è stata prima ampliata e poi semi svuotata.
Il testo originario della legge 22 maggio 1975, n. 152, cosiddetta «legge Reale» stabiliva l'applicazione della sanzione penale solo per le discriminazioni e le violenze «nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale».
Nel 1993, con il decreto-legge n. 122 del 26 aprile, cosiddetto «decreto Mancino», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, vennero introdotte altre norme a tutela di altre fattispecie ed altre ancora ne furono introdotte in fase di conversione in legge, fino ad arrivare all'elenco attualmente presente nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975.
Merita precisare che la stessa legge trova applicazione anche nei casi di discriminazione e violenza per motivo dell'appartenenza ad una minoranza linguistica, come previsto dall'articolo 18-bis della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
L'introduzione della sanzione contro le manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso era stata originariamente prevista dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1989, n. 101, poi ripreso nella legge Reale in fase di conversione del citato decreto Mancino nel 1993.
Come si evince dal breve excursus che precede, la legge è stata modificata più volte per estendere a situazioni diverse, siano esse condizioni personali ascritte o frutto di libera scelta o convincimento, la tutela penale prevista dalla norma.
La presente proposta di legge si pone due obiettivi di grande rilevanza: da un lato intende ripristinare, con lievi modifiche, l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge Mancino, da un altro lato intende estenderne l'applicazione alle discriminazioni motivate dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale.
L'articolo 3 della legge citata, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, è stato infatti successivamente modificato dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, sotto due profili: la descrizione della condotta incriminata e le pene previste.
Nel testo risultante dalle modifiche apportate nel 1993, la disposizione prevedeva infatti la reclusione fino a tre anni per chiunque diffondesse in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incitasse a commettere o commettesse atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
La legge n. 85 del 2006 ha dimezzato la pena della reclusione (ora prevista fino a un anno e sei mesi) e ha introdotto la pena della multa fino a 6.000 euro, in alternativa a quella della reclusione; sotto un altro profilo, la condotta è stata ridefinita modificando il termine «diffusione» con quello di «propaganda» e sostituendo il termine «incitamento» con quello di «istigazione».
Perché ora si chiede il ripristino del testo antecedente le modifiche del 2006? Perché è evidente che nel corso degli anni il legislatore è intervenuto con leggi successive diminuendone l'efficacia.
La legge n. 85 del 2006, infatti, non punendo più la diffusione delle idee discriminanti ma la propaganda, e non più l'incitamento a discriminare o a delinquere ma l'istigazione, introduce modifiche che potrebbero sembrare solo terminologiche ma che in realtà dal punto di vista della legge penale introducono fattispecie più circoscritte e riducono il numero dei comportamenti punibili.
Tra le condizioni personali che la legge Mancino-Reale protegge, la presente proposta di legge aggiunge l'omosessualità e la transessualità. Per quanto già illustrato innanzi, questa modifica alla legge è dunque necessaria e urgente: il clima di questi ultimi anni, completamente degenerato negli ultimi mesi e giorni, non è che l'estremo segnale di un vuoto legislativo che va colmato, così come già fatto in altre nazioni, sia europee che extra-europee. (dall'introduzione alla proposta di legge, i neretti sono miei)Voglio aggiungere che nulla di tutto questo è presente nel testo presentato da Paola concia (PD) che aggiunge un numero (11 quater) all'articolo 61 del codice penale (aggravanti per reati che riguardano:
delitti contro la vita e l'incolumità individuale;
delitti contro la personalità individuale; (la schiavitù e la prostituzione)
delitti contro la libertà personale; (lo stupro e il sequestro di persona)
delitti contro la libertà morale. (fontedosier Camera dei Deputati
Eppure quei signori da noi eletti (e pagati) in parlamento sventolano il rischio di reato d'opinione. E nessun giornalista che si periti di spiegarci le cose come stanno.