sabato 6 febbraio 2016

Disinformare il pubblico sulla pdl Cirinnà; La stampa e il fatto quotidiano e la "devianza sessuale" dell'articolo 122 del codice civile.

Non sono un giurista, quindi chiedo scusa sin d'ora se nell'esporre quanto segue commetterò vizi di forma o errori terminologici.
Sono però persona di cultura media capace di informarsi e per documentarmi sui fatti di cui vi voglio evincere ho speso non più di 40 minuti in ricerche su internet.

La notizia, che ho avuto dal blog  gayburg che fa riferimento a un articolo de La stampa e anche da un lettore o lettrice anonime di questo blog che mi ha riportato il link de il Fatto Quotidiano  verte su una presunta incongruenza della pdl Cirinnà.

L'incongruenza riguarderebbe
è la norma che prevede la nullità dell’unione se uno dei coniugi scopre la «deviazione sessuale» dell’altro; il problema è che in giurisprudenza si definisce «deviazione sessuale» proprio l’omosessualità. Dunque, secondo il testo, se due uomini si sposano e dopo un po’ uno scopre che l’altro è gay...  (La stampa)
Riportata così la "notizia" è fumosissima: non si cita l'articolo del codice, ci si riferisce a due uomini che si uniscono civilmente come a due uomini che si sposano...

Ma tant'è, la disinformazione è fatta e si spala altra merda sulla pdl Cirinnà.

Il fatto quotidiano è appena più preciso nei dettagli

Il caos giuridico deriva dal fatto che il ddl si rifa [sic] all’articolo 122 del codice civile, dove si stabilisce che il matrimonio è nullo se uno dei coniugi capisce di aver commesso un “errore essenziale su qualità personali” del partner: fra gli errori causa di nullità c’è anche quello che riguarda la “deviazione sessuale” del coniuge che nella giurisprudenza indica l’omosessualità.   (il Fatto Quotidiano).
 Prima della riforma del 1975 l'articolo 122 riportava che
“il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso…è escluso per effetto di errore. 2 L’errore sulle qualità dell’altro coniuge non è causa di nullità del matrimonio se non quando si risolve in errore sull’identità della persona” 
(fonte sito articolo29 )
Con la riforma del 1975 oltre all'identità della persona sono ragione di annullamento anche la malattia, l'anomalia o la devianza sessuale.

Ora, a differenza di quanto affermato da Mattia Feltri su La stampa e da F.Q. sul Fatto, l'omosessualità non può essere qualificata come malata in ossequio alla delibera dell’OMS del 1990.

Lo stesso vale per  la qualifica di devianza sessuale. Infatti
Sempre ricordando l’opinione autorevole dell’OMS, che vuole che l’omosessualità sia,  come è, una variabile normale del comportamento sessuale umano, va escluso che la stessa possa qualificarsi una “deviazione sessuale”. Tanto anche ai sensi del DSM, il noto repertorio psichiatrico, in cui essa non figura più.
(fonte sito articolo29 )
Infine anche per la anomalia 
Tornando alla esegesi della ultima fattispecie residua dell’art. 122 co III n 1) c.c., quella della ‘’anomalia’’ , il vocabolario della Treccani la definisce come: Irregolarità, difformità dalla regola generale, o da una struttura, da un tipo che si considera come normale. Data la nota e vincolante definizione della OMS della omosessualità come “variante normale” non può, a nostro avviso, essere data della anomalia una definizione simile. (fonte sito articolo29 )

Queste considerazioni si riferiscono alla sentenza del 13 febbraio 2013 (Pres. ed est. Canali) del Tribunale di Milano, sezione nona civile che recita:
Il matrimonio civile, in cui un coniuge abbia taciuto all’altro la propria omosessualità e che abbia cagionato l’assenza di rapporti sessuali, può essere annullato per causa di errore; l’omosessualità di un coniuge non è qualificabile tuttavia come errore su una malattia, anomalia, o deviazione sessuale, bensì come errore sulla identità complessiva del coniuge. 
In ogni caso l'omosessualità di uno dei due o delle due nubendi può essere avocata come motivo per l'annullamento dell'unione solamente quando l'omosessualità sia stata CELATA cosa che nel caso delle unioni tra persone dello stesso sesso per evidenti motivi non si applica.

Non so qual è stata l'agenzia stampa che ha diffuso questa snotizia. La persona che ha scritto il dispaccio dovrebbe essere deferita all'Ordine dei giornalisti.

Ciononostante Mattia Feltri e F.Q. avrebbero dovuto avere il buonsenso di verificare la notizia come ho fatto io che giornalista non sono ma che nel giro di 40 minuti mi sono informato sulla dimensione di questa non notizia il cui unico scopo è quello di gettare discredito sulla pdl e chi l'ha fatta.

Siamo oltre la deontologia. Qui non si tratta di spacciare per informazione una opinione personale.

Qui si sta disinformando il pubblico destabilizzando e influenzando l'opinione pubblica durante un dibattito parlamentare.




3 commenti:

Gayburg ha detto...

Da parte mia non posso che chiedere scusa per aver rilanciato la notizia senza ulteriori verifiche, nella convinzione che le verifiche fossero già state effettuate dai legali de La Stampa (motivo per cui ero stato anche piuttosto polemico sul fatto che in giurisprudenza potessero esistere tali aberrazioni)

Antonio ha detto...

I cattolici fanno sempre più schifo!
http://rispostecristiane.blogspot.it/2016/02/niente-checce-isteriche.html

Alessandro Paesano ha detto...

Caro Gayburg, in un paese normale ci si dovrebbe poter fidare della Stampa. Purtroppo quella italiana costituisce una misera eccezione...