domenica 22 settembre 2013

Che cosa dice davvero il testo unificato delle proposte di legge Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri recante disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia (C. 245-280-1071-A) appena licenziato dalla Camera

Si era partiti da una proposta di legge (n° 245) nella quale si specificavano


A RT .  1.
(Definizioni  relative  all’identità  sessuale).
1. Ai fini della legge penale, si intende
per:
a) « identità sessuale »: l’insieme, l’in-
terazione  o  ciascuna  delle  seguenti  com-
ponenti: sesso biologico, identità di genere,
ruolo  di  genere  e  orientamento  sessuale;
b) « identità di genere »: la percezione
che  una  persona  ha  di  sé  come  uomo  o
donna,  anche  se  non  corrispondente  al
proprio  sesso  biologico;
c) « ruolo di genere »: qualunque ma-
nifestazione esteriore di una persona che
sia conforme o contrastante con le aspet-
tative  sociali  connesse  all’essere  uomo  o
donna;
d)  « orientamento  sessuale »:  l’attra-
zione  emotiva  o  sessuale  nei  confronti  di
persone dello stesso sesso, di sesso opposto
o  di  entrambi  i  sessi.
e si dichiarava reato penale la discriminazione e gli atti di violenza motivati dall'identità sessuale della vittima (definita dalla legge come l’insieme, l’in-
terazione  o  ciascuna  delle  seguenti  componenti: sesso biologico, identità di genere, ruolo  di  genere  e  orientamento  sessuale).

Durante l'esame in commissione il testo unificato (diverso dalla 245 ma che manteneva ancora l'articolo 1) presentato il  9 luglio viene sostituito da un nuovo testo presentato il 22 luglio dagli stessi che avevano presentato la proposta di legge 245.

ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.
EMENDAMENTO DEI RELATORI
ART. 1.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte le seguenti parole: «o fondati sull'omofobia o transfobia»;
   b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «o religiosi» sono aggiunte le seguenti parole « o fondati sull'omofobia o transfobia».
  2. Al Titolo del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni della legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondata sull'omofobia o transfobia».
  3. Alla rubrica dell'articolo 1, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni della legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondati sull'omofobia o transfobia».
  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

Senza definire omofobia e transfobia che, dunque, non hanno una dimensione legale precisa e sono lasciate alla discrezione interpretativa della magistrata.

Da questo testo unico scompaiono le aggravanti (art 3) per cui si dichiara reato picchiare una trans ma chi la picchia si fa meno galera di chi picchia una nera o un'ebrea. Alla faccia della parità di diritti.

Nella discussione in aula vengono reintrodotte le aggravanti dall'emendamento Verini (Pd) che però specifica anche che:

   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
    «4. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente.»
Non contenti l'Assemblea approva anche il sub-emendamento (cioè un emendamento a questo emendamento) proposto dalla commissione

  Alla lettera c), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni.
Questa specifica vale per tutti i reati della legge Reale non solo per quelli di omofobia e transfobia.

Adesso datemi dell'estremista, o ditemi pure che non mi accontento mai, ma dire che l'omosessualità è immorale o che è una malattia o è giusto o è sbagliato e tertium non datur

Nessuna fa il processo alle intenzioni.
Per cui chiunque può pensarlo.
Ma non può dirlo pubblicamente.
Perchè dirlo discrimina chi è omosessuale.
Questa limitazione del diritto di pensiero è contemplata non solo nella nostra Costituzione nel suo articolo 3 laddove si dice che Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ma anche nelle altre carte di diritti da quella dei diritti dell'uomo* a quella europea**.
Adesso è indubbio che annoverare l'omosessualità tra le malattie o tra i comportamenti immorali lede la dignità sociale di queste persone e dunque non può essere sostenuta o propagandata in nome di un diritto alla libertà di pensiero.

Nessuna può venirmi a dire cosa io posso pensare o non pensare nell'intimità della mia vita privata anche se questi miei pensieri sono contrari alla Costituzione.

Ma laddove le mie idee da private diventano pubbliche  non possono contrastare alcun articolo Costituzionale.

Per cui posso pensarlo e dirlo privatamente ma non pubblicamente perchè quel che penso e dico è contrario alla Costituzione.

Così di fronte agli striscioni antisemiti o razzisti negli stadi gli stessi vengono tolti e la squadra dai cui spalti quegli striscioni sono stati messi viene sanzionata anche a giocare partite senza pubblico.

Nessuna si sogna di dire che sanzionare le idee antisemite o razziste leda la libertà di opinione.

Adesso sicuramente le leggi da sole non bastano a cambiare una mentalità e normalmente sostengono un sentire comune che c'è già.

Ma non sempre cioè può avvenire o è avvenuto.

La cancellazione del delitto d'onore, considerare lo stupro come reato contro la persona e non contro la pubblica morale per esempio, sono stati acquisiti tardi nella storia legislativa del nostro Paese e dopo durissime lotte politiche e lunghissimi tentativi (una lotta quasi trentennale per la legge contro lo stupro) e ancora oggi parti sensibili dell'opinione pubblica continuano a pensarla come prima dell'introduzione di queste leggi.
Evidentemente queste leggi non servono a cambaire la mentalità ma a difendere le categorie discriminate da quella mentalità.

Chi non capisce questo punto e afferma che la legge Mancino non serve  a cambiare la testa della gente o è deficiente (nel senso letterale del termine) o è furba.
Questo sub-emendamento serve per proteggere chi vuole continuare a discriminare le persone omosessuali e non solo.

L'omosessualità nel nostro parlamento continua a essere usata come grimaldello per sfaldare le leggi più avanzate che zittiscono razziste antisemite e omofobe.

Però fa più comodo parlare di legge in difesa della lobby gay.


Così come fa comodo pensare che la Mancini serva a risolvere ogni probelma, come pretendono chi, come Scalfarotto, pensa che questa legge sia epocale.

Invece ha ragione da vendere Cristiana Alicata che sul suo blog scrive

Si impedisce davvero la violenza omofoba (come quella contro le donne ad esempio) solo se si ricostruisce un paese civile, solo se si demolisce l’impianto patriarcale secondo cui il maschio detiene il potere sulla donna, principio da cui discende che una lesbica può essere guarita incontrando il “vero maschio” (all’estremo c’è lo stupro correttivo) o il maschio gay tradisce la “virilità”  (e quindi all’estremo può essere pestato ed umiliato). Se non si coglie questo profondo passaggio culturale a mio avviso si guarda la toppa per tappare il buco e non si fa nulla per non creare quel buco.
Lo ripeto: non sto dicendo che non abbiamo bisogno della Legge Mancino o che la Mancino vada abolita per tutti: non voglio però che la Mancino rappresenti un alibi di Stato per non spendere risorse umane ed economiche nella prevenzione che è molto più difficile e che certamente può abitare solo in un Paese più stabile politicamente e con una classe dirigente che abbia una visione lunga e non la necessità di fare cose di impatto mediatico, ma che portano scarsi risultati in profondità.

Un'ultima cosa.

Ben venga la richiesta di dimissioni di Scalfarotto che la storia ha già annoverato come uno dei peggiori politici della causa lgbt (chissà se avrà il fegato di denunciare anche me come ha fatto con un commentatore verbalmente aggressivo) ma dobbiamo ricordare che Scalfarotto non ha agito da solo e che non dobbiamo farne un capro espiatorio solo perchè lui che è gay quell'emendamento non doveva votarlo vieppiù.

Anche questa è una forma di discriminazione.

La registrazione stenografica riportata sul sito della camera chiarisce bene cosa voglio dire.

E' una lettura che consiglio a tutte

E te pareva che me toccava difendere pure quello sprovveduto di Scalfarotto!










*
Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico, e del benessere generale in una società democratica.
articolo 29 della dichiarazione dei diritti umani

**
Articolo 10 – Libertà di espressione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza inge­renza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizza­zione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sot­toposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza na­zionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la prote­zione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.
articolo 10 CEDU - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali